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Diritto

Integrazione europea e cooperazione giudiziaria in materia penale: profili problematici

Come tutti gli appassionati di questo blog sapranno, tra i valori piú importanti della nostra Europa ritroviamo la libertá di circolazione delle persone all’interno degli stati membri, libertá che risulta sospendibile solo con limiti molto rigorosi. L’attuale struttura sovranazionale (“costituzionale”?) europea risulta condizionante e limitante rispetto alla cooperazione europea che risulta giá operativa nel contesto delle procedure di arresto dell’unione. Come è emerso dopo gli attentati di Belgio e Germania, vi è il pericolo che la scarsa coordinazione tra i diversi paesi comporti delle difficoltá nell’arresto dei criminali che sfruttano questa libertá per sfuggire alla cattura e ai procedimenti penali dei vari paesi europei.

Ma gli strumenti giá vi sono. Il Mandato d’Arresto Europeo (MAE), ad esempio, introdotto in Italia con la legge 22 Aprile 2005 n. 69, permette di superare i numerosissimi limiti dell’estradizione, almeno rispetto alle richieste dei paesi membri. Il MAE prevede l’eliminazione del controllo politico ad opera degli organi centrali dello stato che ora sono chiamati a rivestire solo un ruolo di assistenza pratica ed amministrativa. Adesso, risulta molto piú agevole per un’autoritá giudiziaria europea, nei limiti previsti dalla stessa legge (soprattutto per le tipologie di reato e per le pene che vi sono associate), ottenere l’estradizione del soggetto per l’applicazione di una misura cautelare o di una pena detentiva. Oltre alla mancanza di un controllo politico, è fortemente alleggerito anche il controllo giurisdizionale. In particolare, con una presa di posizione della Cassazione penale, si é stabilito che fosse sufficiente, per la corte d’appello che si occupa della richiesta di esecuzione, verificare la mera riconoscibilitá (formale) dei gravi indizi di colpevolezza di commissione del reato, requisito necessario e verificato in modo molto rigoroso dalle autoritá italiane con riferimento alla normativa interna.

Questa innovazione nel panorama della cooperazione giudiziaria risulta essere di straordinaria importanza e si fonda sullo status di reciproco rispetto e fiducia che dovrebbe essere presente tra membri dell’Unione. Questa fiducia, peró, non risulta essere fondata sul nulla. Nasce, infatti, dalla precaria consapevolezza che i paesi europei condividano un insieme di principi costituzionali (dello stato di diritto costituzionale), a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Ora, se alcuni paesi membri si proponessero emanare normative che violano questi principi (vedasi i casi di Polonia e Ungheria), ad esempio limitando l’indipendenza e la terzietá delle autoritá giudiziarie ed aumentando il loro controllo da parte del potere esecutivo, vi è il serio rischio di far venir meno questa fiducia, mettendo in discussione (tra gli altri) i passi in avanti fatti in questa materia.

Il quadro è seriamente preoccupante. L’unico modo per evitare che queste derive autoritarie comportino automaticamente la distruzione del progetto europeo, almeno nella nostra prospettiva federalista, sembra quello di dotare le istituzioni dell’unione di maggiori competenze anche in materia di principi fondamentali sperando, nel frattempo, dell’intervento suppletivo della Commissione (ed, in seconda battuta, della Corte di Giustizia).

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